[1]contro il traffico illecito

[2]Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  • a)assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
  • b)si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
  • c)collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  • d)controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
  • e)si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art35 · fonte su Normattiva