[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL CANADA

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DEL CANADA

[3]Desiderando regolare di comune accordo le proprie relazioni in materia di estradizione, Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I.

[5]1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi sul proprio territorio, sia perseguita o condannata dalla competente autorita' dell'altra Parte, per un reato menzionato al successivo articolo II. 2. Lo Stato richiesto non e' obbligato a concedere l'estradizione in relazione a reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, salvo il caso in cui esso possa rivendicare un'analoga giurisdizione per reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Testo vigente dal 3 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;158~trattato-arti · fonte su Normattiva