[1]Articolo XVI.
[2]La Parte contraente cui e' stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potra' estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera b). La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovra' essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificato conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.
Testo vigente dal 3 maggio 1985
