Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 226 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, e' sostituito il seguente:
tolto: «L'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternita', e' cosi' modificato:
tolto: «Art. 2. - Le entrate della Cassa di maternita' sono costituite:
tolto: 1° Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura diL. 7 per ogni operaia in eta' dai 15 ai 50 anni;
tolto: 2° Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 bis della presente legge;
tolto: 3° Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa».
tolto: «Art. 2 bis Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, e' per L. 3 a carico dell'operaia e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.
tolto: «La parte del contributo a carico dell'operaia, sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale e' vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.
tolto: «Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sara' effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sara' stabilita dal regolamento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1923-07-05;1583~art2 · fonte del testo