Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1923 e quelle di cui all'art. 3 con effetto dal 1° gennaio La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa nazionale di maternita' per corrispondere il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa nazionale di maternita'.
tolto: Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
tolto: Data a San Rossore, addi' 5 luglio VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - T. Rossi - A. de' Stefani - Oviglio - Colonna di Cesaro'.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Oviglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-07-05;1583~art4 · fonte del testo