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[1]All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, e' sostituito il seguente:

[2]«L'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternita', e' cosi' modificato:

[3]«Art. 2. - Le entrate della Cassa di maternita' sono costituite:

[4]1° Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di L. 7 per ogni operaia in eta' dai 15 ai 50 anni;

[5]2° Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 bis della presente legge;

[6]3° Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa».

[7]«Art. 2 bis Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, e' per L. 3 a carico dell'operaia e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.

[8]«La parte del contributo a carico dell'operaia, sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale e' vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.

[9]«Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sara' effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sara' stabilita dal regolamento».

Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1923-07-05;1583~art2 · fonte del testo