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[1]All'art. 2 da decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, e' sostituito il seguente:

[2]«La prima parte dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, e' cosi' modificata:

[3]«Art. 3. - La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18».

Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1923-07-05;1583~art3 · fonte del testo