Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 2 da decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, e' sostituito il seguente:
[2]«La prima parte dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, e' cosi' modificata:
[3]«Art. 3. - La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18».
Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
