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[1]Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1923 e quelle di cui all'art. 3 con effetto dal 1° gennaio La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa nazionale di maternita' per corrispondere il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa nazionale di maternita'.
[2]Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
[3]Data a San Rossore, addi' 5 luglio VITTORIO EMANUELE
[4]Mussolini - T. Rossi - A. de' Stefani - Oviglio - Colonna di Cesaro'.
[5]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
