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I due Governi prenderanno gli accordi necessari nei riguardi delle speciali condizioni di tempo e di luogo per l'evacuazione delle truppe britanniche dal territorio trasferito e per l'entrata delle truppe italiane; essi Governi stabiliranno di accordo colle autorita' locali le condizioni di trasferimento al Governo italiano degli edifici governativi esistenti nel territorio trasferito e che il Governo italiano vorra' acquistare dal Governo britannico, nonche' le condizioni di acquisto delle installazioni radiotelegrafiche a Kisimajo. Il Governo italiano conviene di rispettare i diritti dei pensionati sudanesi restanti a Jonte, in conformita' delle leggi generali e dei regolamenti della colonia italiana della Somalia meridionale e di prendere provvedimenti per la manutenzione del cimitero di Kisimajo e del monumento commemorativo di Jenner.

Testo in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1587~art10 · fonte del testo