Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025. 59 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Allorche' sia provato che l'azione delle autorita' finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potra' reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se questo reclamo e' riconosciuto fondato, l'autorita' finanziaria dello Stato in questione potra' accordarsi con l'autorita' finanziaria dell'altro Stato, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.aggiunto: Convenzione-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art10 · fonte del testo