Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025. 169 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il modo di esecuzione della presenteConvenzione sara' stabilito sui luoghi da una Commissione composta di funzionari italiani e britannici nominati a tale scopo dai due Governi. Fino a quando l'intera frontiera non sara' stata tracciata con accurata ispezione, i funzionari suddetti avranno facolta', di decidere, purche' si possa raggiungere un accordo, a quale dei due Governi saranno attribuiti i posti d'acqua d'importanza locale situati presso il confine di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Nel caso che non fosse possibile raggiungere un accordo, i punti contenziosi saranno stabiliti da un'accurata ispezione, in conformita' della linea tracciata all'art. 1 della presente Convenzione. La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate al piu' presto possibile in Londra. In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare, a Londra, il 15 luglio 1924. (L. S.) Torretta. (L. S.) J. Ramsay MacDonald.
tolto: Visto d'ordine di Sua Maesta' il Re:
tolto: Il Ministro per gli affari esteri:
tolto: Mussolini.aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1587~art12 · fonte del testo