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[1]Il modo di esecuzione della presente Convenzione sara' stabilito sui luoghi da una Commissione composta di funzionari italiani e britannici nominati a tale scopo dai due Governi. Fino a quando l'intera frontiera non sara' stata tracciata con accurata ispezione, i funzionari suddetti avranno facolta', di decidere, purche' si possa raggiungere un accordo, a quale dei due Governi saranno attribuiti i posti d'acqua d'importanza locale situati presso il confine di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Nel caso che non fosse possibile raggiungere un accordo, i punti contenziosi saranno stabiliti da un'accurata ispezione, in conformita' della linea tracciata all'art. 1 della presente Convenzione. La presente Convenzione sara' ratificata e le ratifiche saranno scambiate al piu' presto possibile in Londra. In fede di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare, a Londra, il 15 luglio 1924. (L. S.) Torretta. (L. S.) J. Ramsay MacDonald.
[2]Visto d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per gli affari esteri:
[4]Mussolini.
Testo in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025
