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I due Governi si impegnano a cercare rispettivamente di impedire ogni migrazione di somali od altri indigeni attraverso la frontiera stabilita dall'art. 1 della presente Convenzione. Se tuttavia le indagini della Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione dimostreranno che in vicinanza del settore della nuova frontiera da El Beru al confine Giubaland-Tanaland esiste una deficienza di pascoli per le tribu' situate entro il confine italiano, e se tali indagini dimostreranno che durante la stagione delle pioggie vi e' oltre il confine britannico del detto settore e nella regione limitata all'est dalla nuova frontiera e all'ovest dalla linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama-Guda piu' pascolo utile di quello che e' necessario per le tribu' in territorio britannico, in tal caso la Commissione stessa avra' potere di decidere che per un certo periodo, non minore di cinque anni, i somali od altri indigeni del territorio trasferito, potranno durante la stagione delle pioggie attraversare la frontiera fino a quella distanza ed in quel numero che la Commissione potra' stabilire, rimanendo inteso che in nessun caso tali somali o indigeni potranno essere autorizzati a passare all'ovest della linea Goochi-Ribba-El Tulli-Lakala-Toor Guda-Rama Guda. Le decisioni della Commissione saranno messe in esecuzione dalle autorita' competenti ed alla fine del periodo stabilito la situazione sara' riesaminata con spirito amichevole al lume della esperienza acquistata e secondo le esigenze in quel tempo delle tribu' in territorio britannico.
Testo in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025
