L'esenzione fiscale prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 si applica ugualmente in favore delle imprese italiane e delle imprese svizzere di navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o a un'organizzazione internazionale d'esercizio, limitatamente al patrimonio ed al reddito di dette imprese.
Testo vigente dal 3 gennaio 1961
