L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione marittima che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto marittimo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;627~art3 · fonte su Normattiva