L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione marittima che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto marittimo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
