1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~convention-147-art7 · fonte su Normattiva