Art. 3 — Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale
1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo. 3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra. 4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel territorio di un membro.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
