Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati

Art. 3 — Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale

1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo. 3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra. 4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel territorio di un membro.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art3 · fonte su Normattiva