1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento. 2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti:

  • a)programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
  • b)programmi e progetti volti a migliorare la produttivita' dell'industria della gomma naturale;
  • c)mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e
  • d)metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. 3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito. 4. Se del caso il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo. 5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art44 · fonte su Normattiva