1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituti due bilanci:

  • a)il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
  • b)il bilancio amministrativo. 2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 28, prestiti per il bilancio della scorta di cui all'articolo 8, rimborso del capitale e degli interessi su detti prestiti, redditi da vendite della scorta stabilizzatrice, interessi sui depositi del bilancio della scorta, costi per l'acquisto della scorta, commissioni, spese di immagazzinamento, trasporto e imballaggio, assicurazione, costi di rotazione. Con voto speciale, tuttavia, il Consiglio puo' iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrate o di spese imputabili a transazioni o operazioni sulla scorta. 3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformita' dell'articolo 25. 4. L'Organizzazione non responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 19.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art22 · fonte su Normattiva