1. Vengono istituiti i seguenti comitati:

  • a)Comitato di gestione;
  • b)Comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
  • c)Comitato per le statistiche;
  • d)Comitato per le altre disposizioni. Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati. 2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art19 · fonte su Normattiva