Art. 23 — Forme di pagamento
I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
