' finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituiti due bilanci: (a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e (b) il bilancio amministrativo. 2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 27, ricavi delle vendite della scorta stabilizzatrice o spese per acquisti della stessa; interessi sui depositi del bilancio della scorta; costi relativi alle commissioni d'acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto e imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e spese assicurative. Tuttavia il Consiglio puo', con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice. 3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformita' dell'articolo 24. 4. L'Organizzazione non e' responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art21 · fonte su Normattiva