1. Vi sono due categorie di membri, vaie a dire:

  • a)esportatori, e
  • b)importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 25 e 28. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art4 · fonte su Normattiva