1. Un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringgit malesi, viene suddiviso fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 28. Detto contributo viene richiesto non appena il direttore esecutivo e' stato informato da tutti i membri della rispettiva disponibilita' a far fronte agli impegni finanziari, entro diciotto mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. Questi contributi iniziali diventano esigibili 45 giorni dopo la richiesta del direttore esecutivo. 2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi. 3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 30 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi tre mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della decisione del direttore esecutivo. 4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi. 5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura:

  • a)al momento della revisione effettuata a 300.000 tonnellate, di cui all'articolo 32, il Consiglio:
  • i)riceve una dichiarazione da parte di tutti i membri sul metodo con il quale intendono finanziare la propria quota della scorta stabilizzatrice di riserva in applicazione dell'articolo 28, e ii) prende tutti i provvedimenti di carattere finanziario e di altro tipo necessari per l'immediata entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa la richiesta di fondi, se del caso;
  • b)al momento della revisione effettuata a 400.000 tonnellate, di cui all'articolo 28, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni:
  • i)tutti i membri hanno provveduto al finanziamento della rispettiva quota della scorta stabilizzatrice di riserva, e
  • ii)e' stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 31.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art29 · fonte su Normattiva