Art. 3
, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale 1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di attenuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo. 3. Salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo, la sede dell'Organizzazione e' stabilita a Kuala Lumpur, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida altrimenti. 4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel territorio di un membro.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
