Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art42 · fonte su Normattiva