Art. 42 — Rapporti con il Fondo comune
Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune, il Consiglio trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi qui esposti. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
