Art. 42
e accesso al mercato 1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di salvaguardare per i consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti di gomma naturale. 2. I membri importatore si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche in grado di salvaguardare l'accesso ai loro mercati per la gomma naturale.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
