Art. 43
provvedimenti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere: (a) lo sviluppo dell'economia della gomma nautrale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espanzione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire: (i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici; (ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita' dell'industria della gomma naturale; (iii) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto; (iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. (b) Lo sviluppo delle forme di utilizzazione finale della gomma naturale. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e piu' avanzate forme di utilizzazione della gomma naturale. 2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito. 3. Se del caso, il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo. 4. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
