Art. 60 — Notifica di applicazione provvisoria
1. Il governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se gia' e' in vigore, ad una data determinata. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessita' di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio decidera' sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
