Art. 59
di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' formare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 60, oppure, se gia' e' in vigore, ad una data determinata. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempire tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i dodici mesi dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessita' di richiesta fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di dodici mesi, il Consiglio decidera' sullo status di un governo che sia membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
