1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti. 2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10.000 tonnellate annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti, ad eccezione delle esportazioni nette di gomma naturale di Singapore che, per questo periodo, devono essere valutate al 13 per cento delle sue esportazioni totali per il periodo suddetto. 3. I voti dei membri importatori vengono ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura. 4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 39, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonche' un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformita' del presente articolo. 5. Non vi sono voti frazionari. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ogni frazione inferiore a 0,5 sara' arrotondata per difetto, ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 sara' arrotondata per eccesso. 6. Il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno, in conformita' del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per il resto dell'anno, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 7 del presente articolo. 7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformita' del disposto del presente articolo. 8. Qualora l'esclusione, in virtu' dell'articolo 65, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 64 e 63, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 per cento della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessita' di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art15 · fonte su Normattiva