Art. 64 — Recesso
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio. 2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
