Art. 9 — Delega dei poteri
1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 19 la facolta' di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati. 2. Con voto speciale il Consiglio puo' revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
