1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art10 · fonte su Normattiva