Art. 10 — Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
