fiscali 1. L'INMARSAT, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi. 2. Qualora l'INMARSAT, nell'ambito delle proprie attivita' ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l'ammontare di tali imposte o tasse. 3. L'INMARSAT sara' esonerata, nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, dai dazi doganali, imposte ed oneri connessi, relativi al settore spaziale INMARSAT e all'attrezzatura connessa al lancio di satelliti da impiegare nel settore spaziale INMARSAT. 4. I beni acquistati dall'INMARSAT nell'ambito delle sue attivita' ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. 5. Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi. 6. Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all'INMARSAT per il personale vantaggio dei membri del personale. 7. I beni esentati in conformita' al presente Articolo non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, ne' venduti, salvo che in conformita' alle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l'esenzione. 8. I pagamenti dell'INMARSAT ai Firmatari, conformemente all'Accordo operativo, saranno esentati da imposte nazionali da parte di ogni Parte al Protocollo, diversa dalla Parte che ha designato il Firmatario.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art4 · fonte su Normattiva