[1]Articolo X.

[2]Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente fatta all'International Civil Aviation Organisation. Il presente Accordo cessera' di avere vigore un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione stessa non venga annullata per accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la comunicazione sara' considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte della International Civil Aviation Organisation.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artx · fonte su Normattiva