Articolo XI.

  • A)Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno in primo luogo di comporre la controversia attraverso negoziati diretti.
  • B)Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati:
  • i)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale o ad altro ente o persona scelti di comune accordo; oppure
  • ii)se non saranno d'accordo su cio', o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano ad accordarsi sulla sua composizione ciascuna Parte Contraente puo' sottoporre la decisione della stessa a qualsiasi tribunale competente a deciderla, costituito in seno al International Civil Aviation Organisation o, in mancanza, alla Corte Internazionale di Giustizia.
  • C)Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa, inclusa ogni raccomandazione interinale, in base al paragrafo B) di questo articolo.
  • D)Se e fino a quando una delle Parti Contraenti o un'impresa designata delle Parti Contraenti non si uniformera' alle decisioni emesse in base al paragrafo C) del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtu' del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artxi · fonte su Normattiva