ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e la FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata "Russia", dall'altra, CONSIDERATA l'importanza dei vincoli storici tra la Comunita', gli Stati membri e la Russia e dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Russia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, in appresso denominato "accordo del 1989", VISTO l'impegno della Comunita' e degli Stati membri, che agiscono del quadro dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, e della Russia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nonche' in alti consessi, CONSIDERATO il deciso impegno delle Comunita', degli Stati membri e della Russia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Russia si impegnano a rispettare gli obiettivi e i principi enunciati nella Carta europea per l'energia, del 17 dicembre 1991, e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del partenariato presupponga il proseguimento e il completamento delle riforme politiche ed economiche in Russia, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale tra i paesi dell'ex URSS nei settori contemplati del presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO delle disponibilita' della Comunita' a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Russia e per sviluppare la cooperazione economica, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominata GATT), modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione commerciale mondiale, in appresso denominata "OCM", RICONOSCENDO che la Russia non e' piu' un paese a commercio di Stato, bensi' un paese con un'economia in transizione, e che la cooperazione tra le Parti nelle forme previste dal presente accordo favorira' il costante progresso verso l'economia di mercato, CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, Desiderosi di promuovere una cooperazione culturale e di ampliare il flusso delle informazioni, CONVENGONO: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare tra di esse strette relazioni nel settore, - promuovere il commercio, gli investimenti e armoniose relazioni economiche tra le Parti, in base ai principi dell'economia di mercato, ai fini di uno sviluppo sostenibile in entrambe, - potenziare la liberta' in materia politica ed economica, - sostenere gli sforzi intrapresi dalla Russia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - gettare le basi per una cooperazione a carattere economico, sociale, finanziario e culturale basata sui principi del reciproco vantaggio, della reciproca responsabilita' e del reciproco sostegno, - promuovere le attivita' di interesse comune, fornire un contesto appropriato per la progressiva integrazione tra la Russia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa, preparare il terreno alla futura creazione di una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Russia, che copra praticamente tutti gli scambi di beni tra le Parti, e all'instaurazione del libero stabilimento delle societa', del libero commercio transfrontaliero di servizi e della libera circolazione dei capitali.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art1 · fonte su Normattiva