PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
- a)"legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle Parti;
- b)"dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d)"autorita' interpellante": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e)"infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
