1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati: - dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 15 e, - al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art21 · fonte su Normattiva