ARTICOLO V RITIRO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI Sezione 1 - Diritto di ritiro.
- a)Ciascun Paese membro potra' ritirarsi dalla Societa' notificando per iscritto la sua decisione alla sede di quest'ultima. Il ritiro sara' definitivo alla data specificata nella lettera di notifica, ma in nessun caso prima di sei mesi dalla data di ricevimento della lettera da parte della Societa'. Durante questo periodo intermedio, il Paese membro potra' in ogni momento riconsiderare la sua decisione di ritiro, notificandone per iscritto la Societa'.
- b)Perfino dopo aver notificato il suo ritiro, il Paese membro non sara' liberato dalle sue responsabilita' nei confronti della Societa', per quanto riguarda gli obblighi ai quali era vincolato alla data della consegna della lettera di ritiro, inclusi quelli indicati nella Sezione 3 del presente Articolo. Tuttavia, se il ritiro diviene definitivo, il membro non avra' nessuna responsabilita' per gli obblighi derivanti dalle operazioni della Societa' effettuate dopo il ricevimento dell'avviso di ritiro. Sezione 2 - Sospensione della partecipazione
- a)Se un Paese membro manchi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, previsti dall'Accordo costitutivo, nei confronti della Societa', questa potra' pronunciare la sua sospensione mediante una decisione presa dall'Assemblea dei Governatori, con la maggioranza di almeno tra quarti dei voti dei membri che includa i due terzi dei Governatori.
- b)Il Paese cosi' colpito da sospensione perdera' automaticamente la sua qualita' di membro entro un anno dalla data di detta sospensione, a meno che l'Assemblea dei Governatori, con la stessa maggioranza prevista al paragrafo (a) precedente, non prenda la decisione di annullare la sospensione.
- c)Il Paese cosi' colpito da sospensione non potra', fino a quando sara' in vigore il provvedimento di sospensione, esercitare nessuno dei diritti derivanti dal presente Accordo, ad eccezione del diritto di ritiro, ma continuera' ad essere vincolato a tutti gli obblighi che gli spettano. Sezione 3. Modalita' di ritiro
- a)Dal momento in cui un Paese cessi di essere membro, non partecipera' piu' ai profitti, ne' alle perdite dell'Istituzione, e incorrera' in alcuna responsabilita' relativamente ai prestiti ed alle garanzie contratti posteriormente dalla Societa'. La Societa' prendera' i provvedimenti necessari per riacquistare le azioni, del Paese in questione, nell'ambito del regolamento dei conti con lo stesso in conformita' alle disposizioni della presente sezione.
- b)La Societa' ed un membro possono accordarsi sul ritiro dalla partecipazione e in merito al riacquisto delle azioni detenute da detto membro, alle condizioni che riterranno appropriate alle circostanze. Qualora detto accordo non venga realizzato nei tre mesi successivi all'annuncio, da parte del membro, del suo desiderio di ritirarsi, o entro un termine convenuto dai due, il prezzo di riacquisto delle azioni sara' pari al valore risultante dai libri della Societa' nel giorno in cui questo Paese abbia cessato di essere membro, detto valore essendo determinato dagli stati finanziari revisionati della Societa'.
- c)Il pagamento delle azioni avverra' in cambio della consegna dei certificati corrispondenti, con rate e, alle scadenze, e nelle valute disponibili che saranno stabilite dalla Societa' in base alla sua situazione finanziaria.
- d)Nessuna somma dovuta ad un Paese membro, in applicazione della presente sezione, in cambio delle sue azioni, gli verra' in alcun caso pagata prima della scadenza del termine di un mese successivo alla data in cui detto membro abbia cessato di appartenere all'Istituzione. Se la Societa' pone fine in questo periodo alle sue operazioni, diritti del membro in questione saranno determinati in base alle disposizioni dell'Articolo VI e detto membro, ai fini del medesimo articolo, sara' considerato ancora come membro della Societa', tranne che per il diritto di voto.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
