[1]in vigore
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Port of Spain appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)in Trinidad e Tobago: con riferimento ai redditi imponibili per l'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1970 ed anni successivi;
- b)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1970. 3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente all'entrata in vigore della Convenzione entro due anni dal periodo di imposta per il quale e' stata prelevata l'imposta.
Testo vigente dal 7 maggio 1973
