1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste della legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche' per l'applicazione della presente Convenzione. 2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari. 3. L'attestazione, rilasciata dalle Autorita', Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticita' di un certificato o documento viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art38 · fonte su Normattiva