[1]Dazi doganali sulle esportazioni
[2]1. Le Parti non istituiscono ne' mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte. 2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina puo' introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo. Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
