[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art321 · fonte su Normattiva