Art. 22 (Convenzione)
DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte puo' significare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio (i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:
- a)Presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
- b)arbitrato, secondo la procedura esposta all'annesso IV. 3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
