1. L'Organizzazione, in applicazione dell'articolo VIII della convenzione, esegue il programma Marots menzionato nell'articolo 1 di cui sopra, conformemente al calendario e alle disposizioni dell'allegato A del presente accordo. 2. Salvo quanto diversamente stipulato nel presente accordo, l'Organizzazione esegue tale programma in conformita' con le regole e le procedure in vigore nell'Organizzazione. 3. Il programma Marots verru' eseguito in stretta cooperazione tra gli organismi utilizzatori dei Partecipanti.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
