Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma Marots; il Consiglio decide all'unanimita' riguardo a tale domanda in accordo con il Direttivo del programma che determina all'unanimita' le condizioni di adesione.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art13 · fonte su Normattiva