Il Governo di uno Stato non membro dell'Organizzazione puo' presentare al Consiglio dell'Organizzazione una domanda di adesione al programma Marots; il Consiglio decide all'unanimita' riguardo a tale domanda in accordo con il Direttivo del programma che determina all'unanimita' le condizioni di adesione.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
