[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel codice e nel protocollo
[3]CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE e PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
[4]CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
[5]PREAMBOLO
[6]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Codice, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, al fine di favorire, in particolare, il progresso sociale; Considerando che uno degli obiettivi del programma sociale del Consiglio d'Europa e' quello di incoraggiare tutti i Membri a sviluppare ulteriormente il loro sistema di sicurezza sociale; Riconoscendo l'opportunita' di armonizzare gli oneri sociali dei paesi membri; Convinti della convenienza di creare un Codice europeo di sicurezza sociale ad un livello superiore alle norme minime definite nella Convenzione internazionale del lavoro n. 102 relativa alle norme minime di sicurezza sociale; Hanno stabilito le seguenti disposizioni che sono state elaborate con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
[7]PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
[8]ARTICOLO 1.
[9]1. Ai fini del presente Codice: (a) L'espressione "il Comitato dei Ministri" indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; (b) il termine "il comitato" indica il Comitato di Esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa od ogni altro comitato che il Comitato dei Ministri puo' incaricare di svolgere i compiti stabiliti dal paragrafo 3 dell'articolo 2; dal paragrafo 4 dell'articolo 74 e dal paragrafo 3 dell'articolo 78; (c) il termine "Segretario Generale" indica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa; (d) il termine "prescritto" significa determinato dalla legge nazionale od in base a tale legge; (e) il termine "residenza", indica la residenza abituale sul territorio della Parte Contraente, e il termine "residente" indica una persona che abita abitualmente sul territorio della Parte Contraente; (f) il termine "moglie" indica una moglie che sia a carico del marito; (g) il termine "vedova" indica una donna che era a carico del proprio marito al momento del decesso di costui; (h) il termine "ragazzo" indica un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina l'obbligo della frequenza scolastica o un ragazzo di eta' inferiore ai quindici anni, a seconda di cio' che sara' prescritto; (i) il termine "stage" indica sia un periodo di contributi, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una qualsiasi combinazione di tali periodi, a seconda di cio' che potra' essere prescritto. 2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49, il termine "prestazioni" indica sia le cure fornite direttamente, sia le prestazioni indirette consistenti in un rimborso delle spese sopportate dall'interessato.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
