Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno ad una donna appartenente alle categorie assistite che abbia compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi, le prestazioni di cui all'articolo 49 devono essere garantite anche alle mogli degli appartenenti alle categorie assistite, quando questi abbiano compiuto lo "stage" previsto.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art51 · fonte su Normattiva